Sulla gara per la concessione del servizio di ristorazione scolastica

Redazione Scientifica
27 Gennaio 2021

In un'ottica pro-concorrenziale e di ragionevolezza - la previsione di gara relativa alla disponibilità di un centro cottura localizzato per la prestazione...

In un'ottica pro-concorrenziale e di ragionevolezza - la previsione di gara relativa alla disponibilità di un centro cottura localizzato per la prestazione del servizio di refezione configura un requisito di esecuzione del contratto, non già di partecipazione alla procedura (inter multis, Cons. Stato, V, 5 maggio 2020, n. 2850; 12 febbraio 2020, n. 1070; 29 luglio 2019, n. 5308; 18 dicembre 2017, n. 5929; III, 28 luglio 2020, n. 4795; cfr. anche Cons. Stato, V, 25 marzo 2020, n. 2090).

Il che parimenti vale nel caso in cui la siffatta disponibilità sia associata a un criterio valutativo delle offerte, avendo la giurisprudenza già evidenziato che “la regola, da valere per le medesime ragioni pro-concorrenziali anche quando trattasi di requisito di valutazione dell'offerta tecnica ai fini di incrementarne il punteggio […], è che ai concorrenti non venga richiesto di disporre di un centro di cottura al momento della presentazione dell'offerta, ma solo di garantirne il possesso in caso di esito favorevole della gara” (Cons. Stato, V, 16 marzo 2020, n. 1868).

Alla luce di ciò, nessuna forma di discriminazione a vantaggio degli operatori locali è ravvisabile a fronte delle suddette clausole di gara, che vanno intese quale richiesta all'operatore di garantire la disponibilità del centro cottura alternativo, entro il suddetto raggio chilometrico, ai fini dell'esecuzione del contratto.

In tale contesto, tutte le imprese erano ben in grado di procurarsi, anche successivamente alla pubblicazione del bando, quanto necessario per poter soddisfare la richiesta della lex specialis e assicurare la disponibilità del centro cottura alternativo (da intendersi sempre quale elemento rilevante a fini di esecuzione), considerato peraltro che a tal fine non erano richiesti titoli dimostrativi specifici della suddetta disponibilità, la quale veniva dichiarata dalle concorrenti, sicché il titolo della (futura) disponibilità configurava esso stesso un (generico) presupposto sotteso alla dichiarazione, inidoneo a dar luogo a effetti discriminatori.

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