Invarianza delle medie della procedura, tra regola ed eccezione

Redazione Scientifica
25 Gennaio 2021

In ordine all'art. 95, comma 15, del d.lgs. n. 50 del 2016, dettato in tema di immutabilità delle medie ai fini dell'individuazione della soglia di anomalia delle...

In ordine all'art. 95, comma 15, del d.lgs. n. 50 del 2016, dettato in tema di immutabilità delle medie ai fini dell'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, occorre aver riguardo ad un'interpretazione teleologica della norma, incentrata cioè sullo scopo con essa perseguito dal legislatore, ravvisabile nell'esigenza di impedire impugnazioni di carattere strumentale, in cui il conseguimento dell'aggiudicazione è ottenibile non già per la portata delle censure dedotte contro gli atti di gara e per la posizione in graduatoria della ricorrente, ma solo avvalendosi degli automatismi insiti nella determinazione automatica della soglia di anomalia (cfr. Cons. Stato, V, 12 febbraio 2020, n. 1117; Cons. Stato, V, 27 ottobre 2020, n. 6542; 23 novembre 2020, n. 7332). Pertanto, con specifico riguardo ai requisiti di ammissione, nel vigore dell'ora abrogato art. 120, comma 2-bis, cod. proc. amm., in cui le relative contestazioni erano immediatamente proponibili, con effetto decadenziale rispetto a contestazioni proposte una volta intervenuta l'aggiudicazione, è da osservare che dall'interpretazione letterale della regola dell'invarianza della graduatoria di gara si arriverebbe a negare il proficuo impiego dello strumento di tutela giurisdizionale previsto dalla disposizione di legge da ultimo richiamata (cfr. Cons. Stato, III, 27 aprile 2018, n. 2579). Nella descritta prospettiva deve quindi ritenersi che, prima di disporre l'aggiudicazione, sia consentito all'amministrazione aggiudicatrice di rivedere il proprio operato ed in particolare di regolarizzare offerte affette da mere irregolarità non invalidanti e suscettibili quindi di essere sanate, avuto in questo caso riguardo al fatto che l'art. 95, comma 15, cit. fa riferimento alla fase di «regolarizzazione», oltre che di «ammissione (…) o esclusione delle offerte», come sbarramento temporale oltre il quale non è possibile alcun mutamento della soglia di anomalia (cfr. Cons. Stato, V, 2 settembre 2019, n. 6013).

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