Le omesse dichiarazioni relative a circostanze “rilevanti” rientrano nella fattispecie della lett. c – bis) del comma 5 dell'art. 80, d.lgs. n. 50/2016
17 Febbraio 2021
Le omesse dichiarazioni relative a circostanze “rilevanti”, che l'operatore economico ha l'obbligo di rendere note alla Stazione appaltante in quanto strumentali all'esercizio del potere di accertamento dei requisiti di partecipazione alla gara, rientrano nella fattispecie della lett. c-bis) del comma 5 dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016 (sull'omissione di “informazioni dovute”) e non nella diversa fattispecie della lett. f-bis) del medesimo comma 5 (sulla produzione di “documentazione o dichiarazioni non veritiere”). Di conseguenza, la Stazione appaltante è tenuta ad effettuare una valutazione in concreto in ordine alla “rilevanza” della circostanza omessa e poi effettuare, ove ritenuta rilevante, la propria valutazione discrezionale in ordine all'integrità o affidabilità dell'operatore responsabile della omessa dichiarazione, senza poter escludere o estromettere in via automatica quest'ultimo dalla competizione. |