Sull’obbligo di gara ai fini del rilascio di concessioni demaniali marittime

Redazione Scientifica
19 Febbraio 2021

Conformemente ai principi del diritto unionale, come desumibili anche dalla giurisprudenza della CGUE, la concessione della gestione di arenili per...

Conformemente ai principi del diritto unionale, come desumibili anche dalla giurisprudenza della CGUE, la concessione della gestione di arenili per finalità turistico-ricreative deve rispondere a criteri di imparzialità, trasparenza e par condicio. In particolare, l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE e il novellato art. 37 del cod. nav. sembrano subordinare il rilascio di concessioni demaniali marittime all'espletamento di procedure selettive ad evidenza pubblica. Conseguentemente, la presenza di un giudicato che abbia superato il blocco sine die delle concessioni demaniali, non preclude un nuovo diniego all'istanza di rilascio giustificato appunto dalla necessità di indire una gara per l'assegnazione del bene. Tale provvedimento è espressione di un potere amministrativo che, sia pure in sede di riedizione, interviene su spazi non coperti dagli effetti conformativi del giudicato, in quanto fondato sulla diversa questione della modalità di assegnazione dell'area e dell'obbligo di procedure competitive ai fini del rilascio di nuove concessioni, sulla quale spetta al giudice della cognizione pronunciarsi.

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