Procedimenti di concordato preventivo già in corso e nuovo art. 180 L. fall.
24 Febbraio 2021
Il Tribunale di Rovigo non ritiene applicabile l'art. 180, comma 4, L. fall. come modificato dall'art. 3, comma 1 bis, lett. a), d.l. n. 125/2020, conv., con mod., dalla L. n. 159/2020, nei procedimenti di concordato nei quali sia già stata avviata la fase di raccolta del voto. Infatti, la disposizione in esame introduce un elemento di modifica tanto del principio maggioritario, quanto della regola della prevalenza dell'interesse dei creditori nel concordato preventivo, nel punto in cui sottrae all'amministrazione finanziaria la valutazione sulla convenienza della soluzione concordataria della crisi rispetto all'alternativa liquidatoria proprio nel caso in cui il silenzio dissenso di tali creditori sia determinante al fine del raggiungimento delle maggioranze necessarie per l'approvazione della proposta, tuttavia è indubbia la volontà del Legislatore di anticipare l'entrata in vigore di alcune norme del CCI. Ciò infatti consentirebbe di avere uno strumento di eccezionale agevolazione vista la crisi economica determinata dall'emergenza pandemica, come del resto è avvenuto con l'entrata in vigore dell'art. 9 D.L. 23/2020, conv. con mod. dalla L. 40/2020. Il Tribunale ritiene, pertanto, al fine di ovviare alle criticità sopra evidenziate di disporre la rinnovazione del voto con la fissazione di una nuova udienza per l'adunanza di cui all'art. 174 L.Fall.
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