Va respinta l'istanza di autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali per la memoria dell’appellata
01 Marzo 2021
Con decreto n. 31 del 17 febbraio 2021, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha respinto un'istanza tesa ad ottenere il superamento dei limiti dimensionali depositata dalla parte appellata in relazione alla memoria di costituzione in corso di deposito. L'istanza è stata giustificata alla luce della necessità di riproporre i motivi non esaminati dall'ordinanza appellata con la quale in primo grado il TAR aveva accolto la domanda di sospensione cautelare relativa ad un provvedimento di interdittiva antimafia.
Il Collegio ha fondato la reiezione dell'istanza sulla base delle seguenti considerazioni: - in primo luogo, ha chiarito che l'onere di riproporre le domande e le eccezioni già proposte e non esaminate in primo grado, previsto dall'art. 105, secondo comma, del Codice del processo amministrativo, vale esclusivamente con riferimento agli appelli avverso sentenza e non si estende, al contrario, alle ordinanze cautelari. Tanto, in considerazione del fatto che in tal caso prosegue il giudizio in primo grado e non v'è, dunque, alcuna decadenza che consegua alla omessa riproposizione in appello con memoria di tutti i motivi proposti in primo grado. - in second'ordine, il Collegio ha affermato che la valutazione compiuta dai giudici in secondo grado nel caso in cui venga gravata un'ordinanza cautelare ha una natura sintetica e complessiva, che non esige l'esame puntuale di tutti i motivi del ricorso introduttivo del giudizio e che dev'essere compiuta mediante esame dei soli fumus boni iuris e periculum in mora.
Sulla base di tali ragioni, ha chiarito che la memoria di parte appellata per la fase cautelare, in caso di appello su ordinanza, debba limitarsi a fornire un sintetico richiamo al ricorso. In tale contesto, dunque, non risulta giustificabile la richiesta di deroga ai limiti dimensionali ordinari, già di per sé molto ampi, in considerazione del fatto che i 70.000 caratteri sono idonei a consentire una difesa sufficientemente estesa ed articolata.
|