Prededuzione del credito del professionista nel concordato preventivo: rimessione alle Sezioni Unite

La Redazione
01 Marzo 2021

Rimessa alle Sezioni Unite la questione della prededucibilità del compenso del professionista che abbia coadiuvato l'imprenditore a predisporre una domanda di concordato preventivo.

Il Procuratore generale presso la Cassazione chiede che venga sottoposta alle Sezioni Unite la questione “se il il credito avente ad oggetto un compenso professionale maturato in funzione della ammissione del debitore al concordato preventivo possa essere collocato in prededuzione nel successivo fallimento solo a condizione che il concordato preventivo sia stato inizialmente aperto o, se, al contrario, la predetta collocazione possa essere riconosciuta anche in ipotesi di inammissibilità "originaria" del ricorso ex artt. 162 l.fall. ovvero di rinuncia alla domanda" .

Nella giurisprudenza della prima sezione della Suprema Corte, infatti, sussistono due orientamenti contrapposti:

- un primo orientamento secondocui il compenso del professionista può essere collocato in prededuzione nell'eventuale successivo fallimento purché il concordato preventivo sia stato ritenuto prima facie ammissibile dal tribunale e quindi aperto. In tal senso, da ultimo, Cass. 639, 640 e 641/2021;

- un secondo orientamento il quale ritiene che la collocazione in prededuzione del compenso per l'attività professionale - se idonea in virtù di valutazione ex ante di idoneità al risanamento dell'impresa - spetti anche se il concordato preventivo (o altra procedura concorsuale minore) siano affetti da inammissibilità originaria, che ne abbia precluso l'avvio. In tale senso: Cass. n. 7974/2018.

Questo orientamento, come evidenziato dalla Procura generale, non è superato come si può leggere nelle pronunce Cass. n. 682/2021 e Cass. 1961/2021.

Benché il Codice della crisi d'impresa confermi, all'art. 6, comma 1, lett. c), il primo orientamento, non può non essere evidenziato che la giurisprudenza di legittimità abbia ormai intrapreso un percorso evolutivo volto ad affrancare i crediti prededucibili in forza del loro carattere funzionale dal presupposto di un controllo giudiziale sulla loro utilità.

Per queste ragioni, la Procura generale ritiene che il contrasto meriti trattazione, anche in considerazione di un vasto contenzioso che riguarda molti professionisti e nel quale i giudici di merito seguono orientamenti discordanti.

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