Caratteri del collegamento sostanziale fra imprese concorrenti preclusivo della partecipazione alla gara
26 Febbraio 2021
Ai fini dell'individuazione del collegamento sostanziale tra imprese di cui all'art. 80, c. 5, lett. m), d.lgs. n. 50/2016, i relativi indizi devono essere valutati nel loro insieme per riscontrare i requisiti di gravità, precisione e concordanza idonei a legittimare la sanzione; la relativa valutazione di pertinenza della stazione appaltante, circa l'unicità del centro decisionale, postula la sola astratta idoneità a determinare un concordamento delle offerte, non essendo necessario che l'alterazione del confronto concorrenziale si sia effettivamente realizzata nel caso concreto, essendo quella delineata dal legislatore una fattispecie di pericolo (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 21.5.2020, n. 5398, C.S., Sez. V, 15.4.2020 n. 2426). |