È valida l’istanza di fissazione udienza depositata in formato elettronico senza l’apposizione della firma digitale?

Redazione scientifica
05 Marzo 2021

Il Tar Veneto ha stabilito che l'istanza di fissazione udienza, depositata in formato elettronico, pur non recando l'apposizione della firma digitale, deve ritenersi cionondimento firmata se è stata depositata insieme al modulo di deposito ricorso sottoscritto con firma digitale e, dunque, per l'effetto valida.

In un giudizio riguardante l'annullamento di un'ordinanza comunale che aveva ordinato la demolizione di opere non conformi alla normativa edilizia, M.R. e G.M. proponevano ricorso in opposizione avverso il decreto presidenziale che aveva dichiarato estinto per perenzione il ricorso in quanto “nel termine annuale previsto dall'art. 81, comma 1, c.p.a., non risultava essere stata presentata l'istanza di fissazione di udienza”.

La seconda sezione del TAR Veneto accoglie il ricorso in opposizione, evidenziando come i ricorrenti avevano dedotto di aver depositato “l'istanza di fissazione d'udienza contestualmente al deposito del ricorso introduttivo, in data 5 dicembre 2018” e, pertanto, “entro il termine previsto dall'art. 81, comma 1, c.p.a.” e che se pur la suddetta istanza, depositata in formato elettronico, non recava l'apposizione della firma digitale, essa “deve ritenersi, cionondimeno, firmata, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, dell'Allegato A al d.P.C.M. 40/2016, essendo stata depositata insieme al modulo di deposito del ricorso che, al contrario, era sottoscritto con firma digitale”. I Giudici richiamano, in proposito, l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “la sottoscrizione, in formato PAdES, del "modulo deposito ricorso" deve intendersi riferita a tutti gli atti della parte allegati con il modulo di deposito” (TAR Roma, (Lazio) sez. III, 08 marzo 2017, n. 3231, TAR Calabria (Reggio Calabria), 15 marzo 2017, n. 209).

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