Informativa Cndcec su competenze attribuite agli iscritti nella sezione B dell'albo professionale

La Redazione
05 Marzo 2021

Il CNDEC ha risposto al quesito posto da un Ordine, con cui si chiedeva se fosse consentito ad un iscritto nella sezione B, che sia anche revisore legale, di svolgere l'incarico di professionista attestatore.

Il CNDEC ha risposto al quesito posto da un Ordine, con cui si chiedeva se fosse consentito “ad un iscritto nella sezione B, che sia anche revisore legale, di svolgere l'incarico di professionista attestatore , anche alla luce delle novità introdotte dal CCI, per cui secondo l'ordine, sarebbe consentito anche agli esperti contabili di iscriversi nell'albo dei gestori della crisi e di avere accesso alle funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore”.

Il Consiglio Nazionale ha espresso parere negativo, ritendo di escludere ad oggi dall'albo dei curatori i commercialisti iscritti alla Sezione B dell'albo professionale, che pertanto non possono svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore ed osserva, al riguardo, che la disciplina contenuta nel CCI (artt. 356 ss.) relativa all'albo dei gestori della crisi, non è ad oggi applicabile, non essendo stato ancora emanato il decreto ministeriale con cui disciplinare le modalità di iscrizione al suddetto albo gestori.

Occorre, quindi, far riferimento alla legge fallimentare attualmente vigente e in particolare alle disposizionirelative all'assunzione di incarichi di attestazione ed ai requisiti di professionalità per la nomina dell'attestatore di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), l. fall., secondo cui il professionista attestatore deve essere iscritto nel registro dei revisori legali e possedere gli ulteriori requisiti per la nomina a curatore dall'art. 28, lett. a) e lett. b) l. fall. vale a dire l'iscrizione nell'albo degli avvocati o nell'albo dei dottori commercialisti, o in quello dei ragionieri.

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