L’iscrizione interdittiva nel casellario ANAC comporta l’automatica esclusione dalla procedura

05 Marzo 2021

L'iscrizione interdittiva nel casellario ANAC costituisce un autonomo motivo di esclusione che, come tale, comporta un effetto espulsivo immediato dal momento di inizio dell'iscrizione e fino a quando essa opera nel casellario informatico, cosicché la sua sopravvenienza, in qualsiasi momento della procedura, comporta l'esclusione dell'operatore economico ai sensi dell'art. 80, comma 6, d.lgs. n. 50/2016.

Il caso. Un operatore economico, con ricorso proposto innanzi al T.A.R. Piemonte, ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione nell'ambito di una procedura aperta indetta per l'affidamento di servizi di pulizia.

La società controinteressata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, in quanto la ricorrente non sarebbe stata, comunque, l'aggiudicataria, risultando a suo carico una annotazione di natura interdittiva nel casellario informatico tenuto dall'A.N.A.C, che ne avrebbe determinato l'estromissione dalla gara.

La soluzione. Il T.A.R., accogliendo l'eccezione della controinteressata, ha dichiarato inammissibile il ricorso, ricordando che: a) l'art. 80, comma 5, lett. f-ter), del d.lgs. n. 50 del 2016, impone l'esclusione dell'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico”; b) il comma 6 dell'art. 80 stabilisce che “le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5”; c) per costante giurisprudenza, l'intervenuta iscrizione interdittiva nel casellario costituisce un autonomo motivo di esclusione che, come tale, comporta un effetto espulsivo immediato dal momento di inizio dell'iscrizione e fino a quando essa opera nel casellario informatico, cosicché la sua sopravvenienza, in qualsiasi momento della procedura, comporta l'esclusione dell'operatore economico ai sensi dell'art. 80, comma 6 (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 386 del 2021).

Nella specie, pertanto, il venir meno di un requisito generale di partecipazione in capo alla ricorrente principale ha condotto alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnativa per carenza d'interesse, in quanto l'eventuale annullamento dell'aggiudicazione non avrebbe arrecato alcuna utilità alla società ricorrente, che non sarebbe ammessa alla stipulazione del contratto o alla pretesa riedizione della gara, proprio in ragione degli effetti preventivi diretti dell'interdittiva.

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