Accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio ex. L. 3/2012 e compimento atti in frode da parte del debitore
08 Marzo 2021
L' "assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni" non è più requisito di accesso alla procedura di liquidazione del patrimonio, attesa l'abrogazione implicita dell'art. 14 quinquies, comma 1, L. 3/2012 nella parte in cui prevedeva la verifica di tale presupposto, ad opera dell'art. 4 ter, comma 1, lett. l), d.l. 137/2020, conv., con mod., nella L. 176/2020. Tale disposizione, infatti, è intervenuta modificando l'art. 14 decies L. 3/2012, il cui comma 2 prevede ora espressamente che il liquidatore, autorizzato dal giudice, possa esercitare ex novo o proseguire l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. e tale facoltà presuppone implicitamente l'irrilevanza, ai fini dell'accesso alla procedura, degli "atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori". |