Firma digitale alle dichiarazioni rese dai concorrenti in una pubblica gara è idonea a soddisfare i requisiti di cui al...
08 Marzo 2021
L'apposizione della firma digitale alle dichiarazioni rese dai concorrenti in una pubblica gara è idonea a soddisfare i requisiti di cui al comma 3 dell'art. 38 del d.P.R. n. 445 del 2000, anche in assenza dell'allegazione in atti di copia del documento di identità del dichiarante, in ragione del particolare grado di sicurezza e di certezza nell'imputabilità soggettiva che la caratterizza. |