Cessione del credito di operazioni non fatturate e fallimento della società cedente
10 Marzo 2021
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta all' interpello n. 163 dell'8 marzo 2021 te relativa alla cessione del credito non ancora fatturato e al fallimento del creditore cedente. Nell'eventualità di una cessione del credito di operazioni non ancora fatturate da parte della fallita società cedente ad altra società anch'essa fallita, il curatore della cedente mantiene l'obbligo di emettere la fattura (permanendo in vita il fallimento, oppure riaprendo a posteriori una nuova partita IVA), mentre la debitrice cessionaria avrà l'onere di ricorrere all'autofatturazione quale forma di regolarizzazione, solo a fronte dell'omessa fatturazione da parte del curatore stesso. Detta disposizione è incardinata, infatti, nel sistema sanzionatorio e ha natura eccezionale, presupponendo l'inadempienza del cedente/prestatore. Nella fattispecie in esame, posto che la ceduta è una società in fallimento, poiché il pagamento del credito avverrà nei confronti del cessionario dello stesso, al momento del riparto dell'attivo fallimentare della stessa. Deve, quindi, ritenersi che sarà in tale momento che:
La cessionaria dovrà comunicare alla cedente la data di esecuzione del pagamento effettuato in suo favore dal ceduto, per consentire alla stessa l'effettuazione degli adempimenti. Inoltre, laddove il il tribunale decida, in via cautelativa, di non disporre la cancellazione della società cedente fallita dal registro delle imprese, l'istante potrà assolvere gli obblighi fiscali secondo le regole ordinarie. Diversamente, se il tribunale dovesse disporre la cancellazione della società, con conseguente chiusura della a partita IVA, l'Agenzia delle Entrate ritiene che, a seguito del pagamento al cessionario delle somme dovute dalla ceduta, derivanti dal riparto fallimentare della stessa, il curatore dovrà procedere all'apertura di una nuova partita IVA per la cedente, affinchè siano ottemperati tutti gli obblighi.
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