Classi nel concordato preventivo e creditore affittuario dell’azienda
11 Marzo 2021
Il controllo del tribunale sulla formazione delle classi é essenzialmente finalizzato a garante una formazione genuina della maggioranza e il classamento deve avvenire secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei (art. 160, lett. c, L. Fall.). Risulta, pertanto, distorsiva la previsione di una classe “residuale” ed “omnicomprensiva” per i creditori chirografari nel momento in cui si decide di creare apposite classi per alcuni di essi, in quanto una singola classe in cui i creditori sono accomunati solo dal rango chirografario del credito non risulta più rispettosa dei requisiti previsti dal succitato art. 160, lett. c, L.Fall. Nel caso di specie, il fatto che il creditore sia anche affittuario dell'azienda e offerente ex art. 163 bis L.Fall. lo avvicina alla figura dell'assuntore. Infatti, da un lato subentra nell'attivo già di proprietà del debitore, dall'altro, nonostante non assuma direttamente le obbligazioni della società debitrice, fornisce mediante il pagamento del corrispettivo la provvista necessaria per il soddisfacimento dei creditori e l'esecuzione del concordato. Pertanto, nell'ipotesi di riconoscimento di un effettivo conflitto di interessi, al fine di neutralizzare tale situazione, deve essere collocato in apposita classe. |