Documento OIC n. 8: continuità aziendale e disposizioni transitorie sui principi di redazione di bilancio

La Redazione
12 Marzo 2021

L'Organismo Italiano di contabilità ha pubblicato la versione definitiva del Documento n. 8 “Legge 17 luglio 2020, n. 77 - Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio”.

L'Organismo Italiano di contabilità ha pubblicato la versione definitiva del Documento n. 8 “Legge 17 luglio 2020, n. 77 - Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio”, la cui consultazione si era chiusa lo scorso 10 febbraio.

Tale documento analizza sotto il profilo tecnico contabile la norma introdotta dal comma 2 dell'art. 38 quater D.L. n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio), conv., con mod., nella L. n. 77/2020 e si sofferma sull'ambito e sulle modalità di applicazione della norma, evidenziando che:

- essa introduce una deroga alle disposizioni contenute nell'art. 2423 bis, comma 1, n,.1, c.c. relative alla prospettiva della continuità aziendale, se sussistono determinate condizioni. Lo scopo è di evitare che l'applicazione dei normali criteri di valutazione, in particolare quelli relativi prospettiva della continuità aziendale, possa enfatizzare gli effetti negativi che l'emergenza pandemica sta comportando.

- rientrano nell' applicazione della norma le società che per la redazione del bilancio applicano le norme del codice civile e i principi contabili nazionali emessi dall'OIC ai sensi dell'art. 9 bis D.Lgs. 38/2005.

- tale deroga si applica ai bilanci d'esercizio chiusi successivamente al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 30 giugno 2020) e ai bilanci in corso al 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 31 dicembre 2020 oppure al 30 giugno 2021).

Può avvalersi della deroga la società che nel predisporre il bilancio dell'esercizio precedente abbia applicato quanto previsto o dall'art. 38 quater o dall'art. 7 L. n. 40/2020 in tema di “Disposizioni temporanee sui princìpi di redazione del bilancio” in vigore fino al 18 luglio 2020. Non è invece possibile usufruire della deroga se nel precedente bilancio approvato la società abbia dichiarato di trovarsi nelle condizioni descritte dal paragrafo 23 oppure dal paragrafo 24 dell'OIC 11.

Nel caso in cui la società si avvalga della deroga, il bilancio è redatto applicando tutti i principi contabili in vigore ad eccezione dei paragrafi 23 e 24 dell'OIC 11 e del paragrafo 59 c) dell'OIC 29.

Le disposizioni contenute nel documento si applicano anche ai bilanci consolidati redatti dalla capogruppo che si avvale della deroga nel proprio bilancio d'esercizio.

OIC precisa che restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da fornire nella Nota Integrativa (nonché, in base a quanto richiesto dalla normativa applicabile, nella Relazione sulla gestione), ivi comprese le informazioni relative agli effetti derivanti dalla pandemia Covid-19.

Il Documento entra in vigore al momento della sua pubblicazione e lo resterà fino a quando la norma in oggetto sarà applicabile.

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