Criteri per la liquidazione del compenso del curatore
15 Marzo 2021
Il Tribunale di Potenza liquidava il compenso di un commissario giudiziale del concordato preventivo di una S.n.c. e del liquidatore giudiziale della medesima procedura tenendo conto dei criteri di determinazione del compenso del liquidatore giudiziale, quale organo del concordato preventivo, stabiliti dal d.m. 30/2012. Il decreto è stato impugnato con ricorso di legittimità per la mancata precisazione dei parametri di determinazione delle somme spettanti al commissario. Il Collegio ritiene fondato il ricorso. L'art. 165, comma 2, L.fall. prevede l'applicazione al commissario giudiziale dell'art. 39 L. fall. «sicchè è possibile mutuare per la determinazione del compenso di tale organo della procedura concordataria la disciplina della liquidazione del compenso del curatore, nei limiti della compatibilità». Secondo la costante giurisprudenza inoltre la complessiva determinazione del compenso del curatore necessita di una specifica motivazione in relazione alla disciplina regolamentare di cui all'art 39 L.fall., a pena di nullità del decreto di liquidazione. Aggiunge inoltre la pronuncia che «una liquidazione cumulativa e in termini coincidenti dell'attività svolta dal commissario giudiziale e dal liquidatore giudiziale non è quindi ammissibile, perché i due organi non solo svolgono attività di differente natura e consistenza nell'ambito di una procedura concordataria per un lasso di tempo non coincidente, ma ricevono anche compensi determinati secondo criteri diversi». Non essendosi il giudice di merito conformato a tali principi, la Corte accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato con rinvio al tribunale.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it
|