Concordato preventivo: modifica di piano e proposta ex art. 172 L. Fall.

La Redazione
19 Marzo 2021

Atteso che l'art. 9, comma 2, D.L. 23/2020 prevede l'eccezionale possibilità della concessione di un termine aggiuntivo per presentare una proposta o un piano del tutto nuovi all'interno della procedura già incardinata fino all'udienza fissata per l'omologa ...

Atteso che l'art. 9, comma 2, D.L. 23/2020 prevede l'eccezionale possibilità della concessione di un termine aggiuntivo per presentare una proposta o un piano del tutto nuovi all'interno della procedura già incardinata fino all'udienza fissata per l'omologa, devono ritenersi possibili per le medesime procedure mere modifiche anche oltre la data fissata per l'adunanza dei creditori e fino alla medesima data fissata per l'udienza di omologa.

E' consentito, quindi, modificare la proposta e il piano nel termine di cui all'art. 172 L. Fall. alla società che non abbia inteso utilizzare il termine concesso dal Tribunale per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta, ma abbia dimostrato di essere in grado di fronteggiare l'emergenza pandemica mantenendo la continuità aziendale e modificando in senso migliorativo la proposta di concordato già depositata sia a livello qualitativo che a livello quantitativo.

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