Esclusione della estensione ex lege dei termini di validità delle offerte per effetto della normativa emergenziale da Covid-19
22 Marzo 2021
La sospensione dei termini disposta dall'art. 103 del D.L. n. 18 del 2020, e prorogata dall'art. 37 del D.L. n. 23 del 2020, ha riguardo ai termini “relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio”, ovvero la validità di “certificati, attestati, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati”. La evocata sospensione è dunque riferita, da un lato, ai termini previsti in seno alle procedure pubblicistiche, per il compimento di atti endoprocendimentali o adempimenti da parte dei soggetti pubblici e privati che partecipino ad esse, termini che potrebbe essere difficoltoso rispettare in presenza della emergenza pandemica; dall'altro, la sospensione è altresì riferita alla validità di atti pubblici emessi in esito allo svolgimento di procedimenti amministrativi, come certificazioni o autorizzazioni, al fine di procrastinare la necessità di rinnovo degli stessi. Nelle citate disposizioni non vi è al contrario alcun riferimento alla estensione di validità di atti privati presentati in seno ai procedimenti amministrativi, com'è l'offerta presentata da un operatore economico nell'ambito di una procedura di gara, ovvero ad atti negoziali, come la polizza fideiussoria, la quale ultima, per poter essere estesa nella sua durata, avrà bisogno di attività stipulativa posta in essere con la banca o l'assicurazione che l'abbia rilasciata. Una lettura estensiva delle citate disposizioni volta a riferirle anche alla estensione di validità degli atti privati non ha fondamento normativo, né alcun riscontro in tal senso è rinvenibile nella delibera di ANAC n. 312 del 9 aprile 2020. |