Dichiarazione di fallimento in pendenza di concordato preventivo

La Redazione
24 Marzo 2021

Una pronuncia del Tribunale di Firenze in tema di dichiarazione di fallimento in presenza di procedura di concordato preventivo pendente.

È possibile chiedere il fallimento di una società in concordato preventivo in relazione al perdurante inadempimento al pagamento del debito che abbia reso inattuabile il concordato omologato senza aver formulato istanza di risoluzione del concordato stesso ex art. 186, comma 3, L. Fall.

Tale soluzione risulta in accordo con l'arresto della Suprema Corte (Cass. n. 17703/2017; Cass. 29632/2017 e 26002/2018) che ritiene possibile la pronuncia di fallimento a prescindere dall'intervenuta risoluzione del concordato, allorché questo non sia più in ragionevole corso di attuazione e ricorrano i presupposti di cui agli artt. 1 e 5 L. fall. e sia fatto valere il credito nella misura oggetto della ristrutturazione concordataria.

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