Profili organizzativi-funzionali delle attività del Tribunale e della Procura nei procedimenti sulla crisi d’impresa
24 Marzo 2021
Il Tribunale di Siracusa evidenzia che l'efficacia delle procedure concorsuali sia sotto il profilo del soddisfacimento dei creditori sia sotto quello della conservazione degli asset aziendali è profondamente condizionata dalla tempestività dell'emersione della crisi di impresa e che, al fine di assicurare che le procedure concorsuali abbiano una reale utilità per i creditori, è necessario assicurare una incisiva azione di repressione delle condotte fraudolente volte a svuotai-e i patrimoni delle imprese in crisi. In questa prospettiva e al fine di assicurare un funzionale e coordinato esercizio dei poteri/doveri che la legge attribuisce al giudice e al pubblico ministero nell'ambito dei procedimenti relativi alla crisi di impresa, il Tribunale ha stabilito alcune linee guida, che riguardano: - le segnalazioni ex art. 7 L.F. (e art. 38 CCI) da parte del Tribunale alla Procura della Repubblica, e l'iniziativa del P.M. per la dichiarazione di fallimento; - la partecipazione del P.M. alle udienze civili davanti al GD o al Collegio fallimentare; - l'accesso dei P.M. dell'area fallimentare e fiscale all'applicativo SIECIC; - i rapporti tra gli organi delle procedure e il P.M: e il contenuto delle relazioni ex art. 33 L.F.; -le determinazioni del P.M. con riguardo alla tutela patrimoniale dei creditori offesi da condotte di bancarotta fraudolenta; -le segnalazioni della Procura al tribunale fallimentare ai fini dell'esercizio del potere di nomina e di vigilanza sull'attività dei curatori e dei commissari giudiziali. |