Circa l'ordine di esame dei ricorsi principale e incidentale
26 Marzo 2021
Nel definire l'ordine di esame dei ricorsi principale e incidentale, la questione relativa all'accertamento negativo dell'interesse legittimo all'aggiudicazione della gara deve essere trattata nella corretta sede sostanziale e non in una collocazione processuale – quella della legittimazione a ricorrere – intesa, comunque, nei termini di effettiva titolarità dello stesso interesse legittimo. Non può quindi giustificarsi la priorità di trattazione del ricorso incidentale invocando una nozione processuale ma intesa, tuttavia, in termini di verifica sostanziale. Non risulta, cioè, possibile decretare una priorità di esame che si sostanzi in una valutazione volta ad oltrepassare la soglia dell'affermazione o prospettazione per procedere ad un'indagine sostanziale e di merito. La nozione di legittimazione va, invece, depurata di tali elementi sostanziali e limitata ad un controllo “in astratto e in ipotesi”.
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