Transazione fiscale: il sindacato sulle mancate adesioni dell'amministrazione finanziaria spetta al giudice ordinario

30 Marzo 2021

Nella legge fallimentare anteriore alle modifiche intervenute con il d.l. 125/2020, nell'ambito di una procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis e ter l. fall. con cosiddetta “transazione fiscale” sussiste la giurisdizione del giudice ordinario (e non del giudice tributario) in ordine alle impugnazioni contro le mancate adesioni dell'agenzia delle entrate alle proposte di trattamento dei crediti tributari.

Una s.r.l. presentava istanza ex art. 182-bis e ter l. fall. nell'ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti. La proposta in ordine al trattamento di crediti tributari – transazione fiscale – veniva rigettata e le mancate adesioni dell'agenzia delle entrate venivano impugnate avanti alla Commissione tributaria di Napoli.

Secondo la società sussisteva la giurisdizione del giudice tributario ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. h), d.lgs. 546/1992 sub specie di diniego di agevolazione ovvero rigetto di domanda di definizione agevolata di un rapporto tributario.

L'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione negando quella del giudice tributario e ritenendo sussistente quella del giudice ordinario.

La Cassazione a Sezioni Unite si pronuncia sul regolamento di giurisdizione con una interessante decisione che ripercorre il quadro normativo di riferimento.

Una prima forma di “transazione fiscale” risale al d.l. 138/2002 il cui art. 3, comma 3 prevedeva una “transazione sui ruoli” riferita cioè solo ai tributi erariali iscritti a ruolo e la cui definizione aveva quale presupposto l'accertamento della sua convenienza rispetto alla riscossione coattiva. Tale accertamento era riservato all'agenzia fiscale stessa e il procedimento era – di fatto – prettamente “tributario” senza riferimenti alle procedure concorsuali.

Il “cambio di prospettiva” si è avuto con le riforme del d.lgs. 5/2006 e con l'art. 1, comma 81, l. n. 232/2016 (legge di bilancio 2017). La prima novella ha introdotto la vera e propria “transazione fiscale” all'interno delle procedure concorsuali.

L'articolo di riferimento – 182-ter l. fall. – prevedeva per la prima volta una radicale deroga al principio di indisponibilità dei crediti tributari con accordi tra ente impositore e contribuente su pagamenti parziali non satisfattivi.

La l. n. 232/2016 ha poi modificato l'istituto denominandolo “trattamento dei crediti tributari e contributivi”.

La proposta di accordo su tali debiti diviene così obbligatoria nel senso che non sono previste alternative con riguardo alle procedure concorsuali per cui è ammessa. È necessaria la relazione di un professionista indipendente che attesti la sussistenza dei presupposti di legge e non si verifica un consolidamento dei debiti tributari. Nell'ambito del concordato preventivo la posizione dell'ente impositore si esprime non con un atto di accoglimento, ma con un “voto” sulla proposta concordataria, mentre nell'accordo di ristrutturazione dei debiti è prevista l' “adesione” alla proposta transattiva.

Questa è la disciplina applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame.

Non sono infatti applicabili né il d.lgs. 14/2019 (CCII) relativo al codice della crisi di impresa (che entrerà in vigore a settembre 2021, né le modifiche del d.l. 125/2020 di dicembre 2020 che hanno sostanzialmente anticipato alcune disposizioni del codice citato.

Le Sezioni Unite tuttavia osservano che le disposizioni di tale corpo normativo possono essere invocate come utile criterio interpretativo degli istituti della legge fallimentare se si può “configurare – nello specifico segmento – un ambito di continuità tra il regime vigente e quello futuro” (Cass. Sez. Un. 12476 del 24.06.2020).

Nella fattispecie in esame i Giudici della Suprema Corte riconoscono certamente importanti elementi di continuità. Infatti l'art. 63 d.lgs. n. 14/2019 prevede la transazione e gli accordi sui crediti contributivi e ha un contenuto prossimo a quello dell'art. 182-ter, comma 5, l. fall..

Con particolare riferimento all'impugnabilità della mancata adesione dell'Agenzia delle Entrate, nella legge fallimentare applicabile ratione temporis alla fattispecie non vi sono indicazioni decisive in tema di giurisdizione.

Al contrario le versioni degli artt. 180, comma 4 e 182-bis, comma 3, l. fall. come modificate con il d.l. 125/2020 – che riproducono in buona misura le previsioni del codice della crisi, art. 48, comma 5 – forniscono dati significativi.

È infatti previsto che il tribunale fallimentare può comunque omologare l'accordo di ristrutturazione o la proposta di concordato preventivo anche in mancanza di adesione dell'amministrazione finanziaria se l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali previste per le due procedure concorsuali e se – sulla base della relazione del professionista indipendente – la proposta di soddisfacimento è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria (art. 48, comma 5, D.lgs. 14/2019).

Secondo la Corte questa scelta normativa è chiaro indice del fatto che le questioni in ordine alla mancata adesione alla proposta di transazione da parte dell'agenzia fiscale soggiacciono alla giurisdizione del tribunale fallimentare trattandosi di istituti collocabili nell'ambito delle procedure concorsuali e in quello delle procedure di attuazione dei tributi.

Ciò è frutto di un bilanciamento di interessi (quello fiscale e quello concorsuale) pertanto all'ampia discrezionalità dell'amministrazione finanziaria nello stipulare accordi transattivi fa da contraltare il sindacato giudiziale – del giudice ordinario fallimentare appunto – sul diniego di accettazione della proposta transattiva.

Aggiungono i giudici che la riforma del codice della crisi ha voluto “incastonare” la transazione fiscale nel campo del diritto fallimentare, nonostante i riflessi evidenti di diritto tributario.

In conclusione, nella fattispecie in esame, utilizzando in chiave interpretativa le citate norme del d.l. 125/2020 e del codice della crisi di impresa (sebbene non direttamente applicabili ratione temporis), è necessario valorizzare la prevalente e assorbente finalità concorsuale dell'accordo transattivo, pertanto il rifiuto dell'agenzia fiscale non è sussumibile in una delle fattispecie dell'art. 19 d.lgs. 546/1992 sussistendo al contrario la giurisdizione del giudice ordinario fallimentare.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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