L'art. 122, d.l. n. 18/2020 non ha posto alcuna limitazione alle disposizioni derogabili, per materia o contenuto

Redazione Scientifica
01 Aprile 2021

L'art. 122 del d.l. n. 18 del 2020, nell'autorizzare il Commissario Straordinario per l'emergenza Covid – 19 ad adottare provvedimenti derogatori...

L'art. 122 del d.l. n. 18 del 2020, nell'autorizzare il Commissario Straordinario per l'emergenza Covid – 19 ad adottare provvedimenti derogatori “a ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea”, proprio per la non preventivabile definizione dei presupposti ad essi sottesi, non ha posto alcuna limitazione, per materia o contenuto, alle disposizioni derogabili, salvo quanto espressamente indicato. È stato, quindi, lo stesso legislatore, con la richiamata disposizione, ad aver conciliato le due esigenze (da un lato, quella di effettività ed efficacia dell'azione amministrativa, emergenziale e derogatoria, del Commissario Straordinario; dall'altro, quella dei limiti posti alla stessa), attuando tra le stesse un idoneo bilanciamento.

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