È legittima la verifica dei requisiti dopo la stipula degli accordi quadro
01 Aprile 2021
La verifica dei requisiti dopo la stipula degli accordi quadro, che comunque è una eventualità, è perfettamente legittima, risultando richiamata dall'art. 8, comma 9, del d.l. n. 76 del 2020, convertito in l. n. 120 del 2020, laddove il legislatore ha previsto che possono essere avviate anche precedentemente al trasferimento alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario degli importi autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni.
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