Integrazione ex post della legge di gara fra interpretazione estensiva e “mera” esplicitazione delle clausole

Alessandro Balzano
07 Aprile 2021

Le preminenti esigenze di certezza connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali impongono di ritenere di stretta interpretazione le clausole del bando di gara con la conseguenza che è preclusa qualsiasi lettura che non sia in sé giustificata da un'obiettiva incertezza del loro significato letterale.

Il caso. Nell'ambito di una procedura ristretta di gara la lettera di invito ed il capitolato tecnico indicavano, tra i criteri di valutazione dell'offerta tecnica degli operatori, un parametro tabellare composto da un duplice algoritmo dal quale la Commissione avrebbe dedotto l'assegnazione di un punteggio tecnico invariabile e maggiorato del doppio (rispetto al possesso di un unico algoritmo).

La società seconda graduata impugnava il provvedimento di aggiudicazione, lamentandone l'illegittimità per l'erronea assegnazione del predetto punteggio tecnico.

Difatti, secondo la tesi della ricorrente, la Commissione le avrebbe attribuito, per il parametro sopra citato, un punteggio ridotto per la presenza di uno solo dei due algoritmi, e ciò in ragione di un'interpretazione estensiva del dato letterale contenuto nella lex specialis di gara che avrebbe quindi integrato il significato della clausola.

Dal suo canto, con ricorso incidentale, la società aggiudicataria deduceva l'erronea assegnazione di punteggi tecnici - ulteriori rispetto a quelli summenzionati - discrezionalmente attribuiti e non prefissati dalla legge di gara.

L'iter motivazionale del Collegio e le conclusioni del TAR. A giudizio del Collegio, posto che trattasi di punteggi tecnici discrezionalmente attribuiti, essi sono sindacabili nei limiti dell'illogicità delle valutazioni espresse e non della mera non condivisibilità delle stesse, il ricorso incidentale è infondato anche nel merito.

In sostanza, non si è trattato di un'inammissibile integrazione ex post della legge di gara come dedotto dalla controricorrente, bensì di un'esplicitazione di clausole aventi necessariamente un minimo contenuto astratto e del ragionamento seguito in concreto dalla commissione nell'assegnazione del punteggio discrezionale, attribuito sulla base della valutazione complessiva di un aspetto tecnico che, in quanto concetto generale ed astratto, collima con il parametro di riferimento dal quale non debordare e, contestualmente, denota quali siano gli aspetti irrinunciabili di valutazione.

Di contro, il TAR ha accolto il ricorso principale in quanto, muovendo dalla interpretazione della lettera di invito, il Collegio ha ritenuto che la Commissione di gara nel valutare la presenza degli algoritmi nelle offerte tecniche, ha confuso, sovrapponendoli indebitamente, due concetti distinti, ricercando per l'assegnazione del punteggio pieno una caratteristica che attiene a una componente ulteriore, non contenuta nella legge di gara.

In conclusione, come condivisibilmente ritenuto dalla costante e maggioritaria giurisprudenza amministrativa, l'interpretazione dei bandi di gara soggiace alle stesse regole dettate dall'art. 1362 e ss. c.c., tra le quali, assume carattere preminente quella collegata all'interpretazione letterale che preclude ogni estensione analogica intesa ad evidenziare significati inespressi e impliciti.

Per contro nel caso di specie, l'interpretazione sostenuta dalla commissione finisce per attribuire un significato diverso all'espressione della lettera di invito e del capitolato, distorcendone la nozione sino a vulnerare l'affidamento dei partecipanti, la par condicio dei concorrenti e l'esigenza della più ampia partecipazione.

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