Ammissione al passivo del credito del concedente nel leasing finanziario
08 Aprile 2021
Nel caso di risoluzione di un contratto di leasing in epoca precedente alla data del fallimento, qual è la disciplina applicabile? Nel caso in cui la risoluzione del contratto di leasing derivi da un inadempimento dell'utilizzatore poi fallito, prima della dichiarazione di fallimento di quest'ultimo, è applicabile la disciplina prevista dall'art. 1, commi da 136 a 140, della L. 124/2017. Va però in primo luogo fatto presente che la giurisprudenza di legittimità, con una recente sentenza (Cass. SU 28 gennaio 2021 n. 2061), ha stabilito che la L. 124/2017 non ha effetti retroattivi e non si applica nel caso in cui i presupposti della risoluzione per inadempimento non si siano ancora verificati al momento della sua entrata in vigore; sicché per i contratti risolti in precedenza, rispetto ai quali sia intervenuto il fallimento dell'utilizzatore successivamente alla risoluzione contrattuale, rimane valida la distinzione tra leasing traslativo, cui si applica la disciplina di cui all'art. 1526 c.c., e leasing finanziario, al quale risulta applicabile l'art. 72–quater L.Fall. Nel caso in cui la risoluzione del leasing finanziario sia avvenuta per inadempimento dell'utilizzatore verificatosi dopo l'entrata in vigore della L. 124/2017, nel senso precisato dalla S.C., e prima della dichiarazione di fallimento, risultano applicabili le disposizioni dettate dall'art. 1, commi da 136 a 140, L. 124/2017. Il concedente ha, quindi, diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere al fallimento quanto sarà ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene effettuata a valori di mercato. Da questo valore dovranno essere dedotti la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati alla data della risoluzione contrattuale, il totale dei canoni a scadere fino alla scadenza prevista nel contratto in linea capitale, il valore attualizzato del prezzo pattuito per l'opzione finale nonché le spese anticipate per il recupero, la conservazione fino alla vendita e la stima del bene. Nel caso in cui la somma realizzata sia inferiore alla somma dovuta dall'utilizzatore, questa rappresenta un credito del concedente nei suoi confronti. Se alla data del fallimento non è ancora avvenuta la restituzione, il concedente dovrà presentare rituale istanza di restituzione del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria e domanda di ammissione al passivo del relativo credito. La determinazione del credito da ammettere allo stato passivo potrà avvenire all'esito della procedura di vendita o ricollocazione del bene secondo le modalità previste dal art. 1, comma 139, L. 124/2017
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