Efficacia delle ipoteche giudiziali in caso di rinuncia al concordato preventivo
08 Aprile 2021
Il Tribunale di Cuneo respingeva l'opposizione ex art. 98 l. fall. proposta da una banca al fine di ottenere il privilegio ipotecario sul credito già ammesso allo stato passivo della società fallita, dopo che la domanda di ammissione al concordato preventivo con riserva era stata rinunciata dalla società medesima, con conseguente estinzione della procedura concordataria. Il ricorso viene accolto dai Supremi Giudici che affermano il principio secondo cui «l'art. 168, comma 3, l. fall. il quale dispone l'inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni anteriori all'iscrizione nel registro delle imprese del ricorso per concordato preventivo rispetto ai creditori anteriori al concordato, non si applica qualora, rinunciata la domanda di concordato preventivo prima dell'ammissione al concordato medesimo, sia stato in un momento successivo dichiarato il fallimento dell'imprenditore, trovando l'inefficacia degli atti nell'ambito della proceduta fallimentare la propria disciplina nell'art. 69 bis l. fall.». In altre parole, la garanzia ipotecaria iscritta nel registro delle imprese nei 3 mesi anteriori alla iscrizione della domanda di concordato, resta opponibile al debitore tornato in bonis a seguito della rinuncia alla domanda concordataria. In sede di successiva dichiarazione di fallimento la disciplina da applicare in tal caso, essendo mancata l'ammissione al concordato, è quella degli artt. 67 e 69 bis l.fall.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it
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