L'art. 83, comma 8, del CCP impone che la mandataria possieda i requisiti ed esegua le prestazioni in misura maggioritaria
01 Aprile 2021
L'art. 83, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016 (riprendendo il contenuto del previgente art. 275 del d.P.R. n. 207/2010), impone che la mandataria possieda i requisiti ed esegua le prestazioni in misura maggioritaria, definendo, invece, come “eventuali” le misure in cui gli stessi requisiti debbano essere posseduti dai singoli partecipanti e rimettendone la definizione alla discrezionalità della stazione appaltante. Se il disciplinare di gara nel prevedere che il requisito minimo deve essere posseduto dalla mandataria nella misura minima del 40% e la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti, non ha imposto anche il possesso di una percentuale minima del requisito di qualificazione professionale anche da parte delle mandanti, trattandosi di una scelta rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante, si verte in una situazione nella quale i requisiti di capacità tecnica sono previsti per l'intero raggruppamento, senza alcuna distinzione in relazione ai componenti, di talché, in mancanza di una specifica previsione contenuta nella legge di gara, e in assenza di una norma imperativa con valenza eterointegrativa, il servizio oggetto di gara ben può essere aggiudicato ed eseguito da operatori economici perfino privi del requisito purché, naturalmente, detto requisito sia posseduto cumulativamente dal raggruppamento (cfr., in questo senso, Cons. Stato, sez. V, 2 dicembre 2019, n. 8249).
|