Fatturato specifico: le precedenti esperienze devono essere collegate secondo un criterio di analogia o inerenza

Redazione Scientifica
01 Aprile 2021

Nel caso in cui il bando di gara imponga il possesso del requisito del fatturato specifico relativo a precedenti servizi svolti ed inerenti all'oggetto dell'appalto...

Nel caso in cui il bando di gara imponga il possesso del requisito del fatturato specifico relativo a precedenti servizi svolti ed inerenti all'oggetto dell'appalto, le precedenti esperienze, anche se non identiche a quelle oggetto dell'appalto, devono essere, pur sempre, collegate secondo un criterio di analogia o inerenza (cfr. Cons. Stato, sez. V, 22 settembre 2015, n. 4425; V, 23 marzo 2015, n. 1568; V, 5 settembre 2014, n. 4529).

In applicazione di tale principio, è da ritenere che, nel caso in cui, come nella specie, l'appalto abbia ad oggetto l'attività di manutenzione, per la quale sono richieste le medesime competenze tecniche necessarie per la fornitura e messa in opera degli impianti (nel caso di specie le paratie), i due servizi di fornitura e manutenzione possono essere considerati “analoghi” ai fini della dimostrazione del requisito del fatturato specifico (cfr. Cons. Stato, sez. V, 2 settembre 2019, n. 6066).

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