Fallimento ed interruzione del processo: termine per la riassunzione decorre dall’avvenuta conoscenza legale
12 Aprile 2021
È quanto stabilito dalla Suprema Corte con la sentenza n. 9370/21, depositata l'8 aprile. La Corte d'Appello di Catania dichiarava estinto il giudizio intrapreso in primo grado da parte di una società verso la cartella esattoriale avente ad oggetto il pagamento della somma di 527.220,95 euro per contributi INPS e sanzioni. Poiché, era stata prodotta sentenza dichiarativa di fallimento della suddetta società e venendo quindi dichiarato interrotto il processo, la Corte territoriale riteneva che l'INPS avrebbe dovuto immediatamente attivarsi per riassumere il giudizio nei confronti della curatela entro sei mesi dall'apertura del fallimento. L'Istituto però l'avrebbe fatto tardivamente, solo in seguito a declaratoria di interruzione del processo. L'INPS ricorre in Cassazione denunciando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 43 R.D. n. 267/1942, dell'art. 305 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. La censura è fondata in quanto nel caso di specie la Corte territoriale ha errato nel ritenere che l'INPS avrebbe dovuto attivarsi per la riassunzione entro 6 mesi dalla data di apertura del fallimento, pena l'estinzione del giudizio. Riepilogando precedenti orientamenti giurisprudenziali, la Corte di Cassazione enuncia a riguardo il seguente principio di diritto: «in caso d'interruzione del processo determinata, ai sensi della L. Fall., art. 43, comma 3, dalla dichiarazione di fallimento di una delle parti, il termine per la riassunzione non decorre dalla data dell'evento interruttivo, ma da quella in cui la parte interessata ne ha avuto conoscenza legale, per tale dovendosi intendere quella acquisita non già in via di mero fatto, ma attraverso una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell'evento stesso, assistita da fede privilegiata». Per questi motivi la Corte di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e la rinvia alla Corte d'Appello di Catania in diversa composizione.
Fonte: dirittoegiustizia.it
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