Emergenza sanitaria ed interpretazione estensiva dei presupposti del soccorso istruttorio
13 Aprile 2021
Il caso. La Stazione appaltante escludeva dalla procedura di gara il concorrente risultato primo in graduatoria, ritenendo insufficiente ed inadeguata la documentazione prodotta ai fini della comprova del possesso dei requisiti di carattere tecnico organizzativo ed economico-finanziario. L'operatore economico impugnava il provvedimento di esclusione in quanto lo stesso non sarebbe stato preceduto dalla doverosa attivazione del soccorso istruttorio, deducendo che la documentazione necessaria non sarebbe stata integralmente caricata sul portale ANAC per un errore di coordinamento tra gli uffici preposti allo svolgimento di tale incombente, in ragione degli inconvenienti connessi allo smartworking dei dipendenti.
La questione. Il TAR ha affermato che l'istituto del soccorso istruttorio deve ritenersi ammissibile al fine di colmare le carenze documentali riguardanti la comprova dei requisiti generali e speciali; la sua ratio è difatti quella di evitare che irregolarità ed inadempimenti meramente estrinseci possano pregiudicare gli operatori economici più meritevoli, anche nell'interesse della stazione appaltante, che potrebbe perdere l'opportunità di selezionare il concorrente migliore, per vizi procedimentali facilmente emendabili. Inoltre, il ricorso all'istituto del soccorso istruttorio, durante il periodo di emergenza sanitaria ove sia le stazioni appaltanti che le imprese operano spesso con grande difficoltà organizzative in ragione dell'adozione di forme di lavoro a distanza, dovrebbe essere interpretato in modo esteso in applicazione dei principi di buona fede, correttezza e leale collaborazione.
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