L'illegittimità degli atti di gara non è sufficiente a giustificarne l'annullamento d'ufficio
13 Aprile 2021
Il caso. La Centrale di committenza bandiva una gara europea, da aggiudicarsi meditante procedura ristretta ai sensi dell'art. 61 del d.lgs. n. 50 del 2016, avente ad oggetto “l'affidamento dei servizi di supporto, sviluppo e gestione del sistema informativo dell'istruzione”. Nelle more del controllo sul possesso dei requisiti di partecipazione in capo all'aggiudicataria, l'amministrazione aggiudicatrice riceveva una segnalazione nella quale venivano evidenziate delle incongruenze nelle operazioni di gara. A valle del procedimento di autotutela, si accertava l'esistenza di un vizio di legittimità della procedura ad evidenza pubblicae si disponeva l'annullamento d'ufficio della gara e della relativa aggiudicazione.
La questione. Il TAR ha rilevato che il giudizio sulla valutazione dell'esercizio del potere di annullamento d'ufficio si articola in una triplice verifica in ordine: a) alla competenza in capo all'autorità che procede all'annullamento; b) al termine entro cui il potere è stato esercitato; c) ai presupposti del suo esercizio (cause di illegittimità, ragioni di interesse pubblico all'annullamento, comparazione tra gli interessi pubblici e privati dei soggetti destinatari e di quelli comunque interessati). Nel caso di specie, l'amministrazione aggiudicatrice ha ritenuto l'interesse pubblico all'annullamento coincidente con i vizi di illegittimità riscontrati nel corso della procedura di gara. È dunque mancata la corretta valutazione dell'interesse pubblico all'annullamento degli atti di gara nonché la successiva (e del pari indispensabile) comparazione tra questo interesse e quelli pubblici e privati coinvolti, con conseguente illegittimità del provvedimento di autotutela. |