Improcedibilità dell'opposizione allo stato passivo
14 Aprile 2021
In tema di opposizione allo stato passivo, incorre nella sanzione dell'improcedibilità il creditore opponente che abbia omesso di produrre copia autentica dello stato passivo formato dal giudice delegato?
Per risolvere il quesito occorre stabilire se sia applicabile l'art. 347 c.p.c. anche al giudizio di opposizione allo stato passivo. La questione scaturisce da una tendenziale assimilazione del giudizio in oggetto all'appello sulla scorta della medesima natura impugnatoria dei due rimedi.
Orbene, l'art. 347 c.p.c., secondo un indirizzo ripetutosi nel tempo, determinerebbe la sanzione dell'improcedibilità dell'appello per il mancato deposito dell'originale notificato della citazione. Improcedibilità che si consoliderebbe allo spirare del termine per la costituzione o, in caso di appello indirizzato a più persone, allo spirare del decimo giorno dall'ultima notificazione, ai sensi dell'art. 165 c. 2 c.p.c.
La ratio di questa soluzione, in breve, è individuata nell'esigenza di verifica della tempestività della costituzione, in difetto della quale è data la sanzione di improcedibilità comminata dall'art. 348 c. 1 c.p.c. Altre decisioni sostengono invece la tesi opposta, secondo cui il deposito della copia dell'atto d'appello in luogo dell'originale notificato costituisce mera irregolarità, giungendo alla conclusione che l'originale notificato dell'atto d'appello possa essere prodotto fino alla prima udienza, che è quella in occasione della quale l'eventuale improcedibilità va in effetti scrutinata (Cass. 1° luglio 2008 n. 18009; Cass. 4 gennaio 2010 n. 10/2010; Cass. 29 luglio 2009 n. 17666; Cass. 8 maggio 2012 n. 6912).
Sono intervenute in sede di composizione di contrasto le Sezioni Unite, le quali hanno affermato che la tempestiva costituzione dell'appellante con la copia dell'atto di citazione (cd. velina) in luogo dell'originale non determina l'improcedibilità del gravame ai sensi dell'art. 348 c. 1 c.p.c., ma integra una nullità per inosservanza delle forme indicate dall'art. 165 c.p.c., sanabile, anche su rilievo del giudice, entro l'udienza di comparizione di cui all'art. 350 c. 2 c.p.c., mediante deposito dell'originale da parte dell'appellante, ovvero a seguito di costituzione dell'appellato che non contesti la conformità della copia all'originale (e sempreché dagli atti risulti il momento della notifica ai fini del rispetto del termine ex art. 347 c.p.c.), salva la possibilità per l'appellante di chiedere la remissione in termini ex art. 153 c.p.c. per la regolarizzazione della costituzione nulla, dovendosi ritenere, in mancanza, consolidato il vizio ed improcedibile l'appello (Cass. SU 5 agosto 2016 n. 16598).
Orbene, con riferimento al giudizio di opposizione allo stato passivo, la giurisprudenza ha precisato che l'opposizione di tal fatta (come disciplinata a seguito del D.Lgs. n. 169/2007), ancorché abbia natura impugnatoria, costituendo il rimedio avverso la decisione sommaria del giudice delegato, non è un giudizio di appello, per cui il relativo procedimento è integralmente disciplinato dalla L. Fall. (Cass. 6 novembre 2013 n. 24972, Cass. 11 maggio 2016 n. 9617, Cass. 3 settembre 2018 n. 21581 e Cass. 3 settembre 2018 n. 21581).
In questa prospettiva interpretativa si è osservato che se il giudizio di opposizione a stato passivo, seppur di natura impugnatoria, non è qualificabile come appello, allo stesso non può, di conseguenza, trovare applicazione la disciplina di cui agli artt. 339 c.p.c. e segg. Il deposito della copia autentica del decreto impugnato nell'ambito del giudizio di opposizione a stato passivo può, perciò, effettuarsi in qualsiasi momento, anche nel giudizio di rinvio, fino alla chiusura del contraddittorio, trattandosi di documento indispensabile per la decisione (Cass. 17 settembre 2015 n. 18253, Cass. 4 maggio 2012 n. 6804).
Depone in questo senso, del resto, il dato testuale dell'art. 99 L.Fall., il quale, nell'indicare il necessario contenuto del ricorso introduttivo dell'opposizione e delle produzioni da compiersi in uno con il suo deposito, non fa alcun riferimento alla copia del decreto emesso dal G.D. in sede di formazione dello stato passivo.
La cassazione, in conclusione, ha recentemente ribadito che la mancata produzione del provvedimento del G.D. contestualmente all'atto di opposizione non costituisce causa di improcedibilità del procedimento (Cass. 22 ottobre 2020 n. 23138). |