Sul rapporto tra centrali di committenza regionali e nazionali

Redazione Scientifica
01 Aprile 2021

In relazione a quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 449 dell'articolo unico l. 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale...

In relazione a quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 449 dell'articolo unico l. 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007) e dal comma 548 dell'articolo unico l. 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2016), in via tendenziale, le gare per gli approvvigionamenti di interesse degli enti del SSN devono essere svolte dalle centrali di committenza regionali, mentre solo in via sostanzialmente suppletiva (e all'evidente fine di prevenire il rischio di possibili carenze in approvvigionamenti di estremo interesse e rilevanza) è altresì possibile che la centrale di committenza nazionale Consip attivi specifiche convenzioni-quadro. Alla luce di tale regolamentazione, da un lato, l'attivazione del meccanismo nazionale sostitutivo non preclude alla centrale di acquisti regionale di avviare una propria gara (ripristinando l'ordine fisiologico delineato dal legislatore), ma nel contempo, d'altro lato, gli organismi del SSN ben possono approvvigionarsi facendo ricorso alla convenzione nazionale nelle more del perfezionamento della procedura periferica (e, come nella specie, per sopperire alle lungaggini di questa).

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