Omologazione “forzosa” di concordato preventivo in caso di mancata adesione del creditore previdenziale
19 Aprile 2021
Il decreto del Tribunale di Napoli n. 537/2921 ha ad oggetto l'omologazione di un concordato preventivo misto con rilevante apporto di finanza esterna, in cui la società debitrice ha incluso in unica classe tutti i crediti erariali e previdenziali degradati al chirografo e in altra classe tutti i crediti originariamente chirografari, inclusi quelli di titolarità di enti pubblici. Il Tribunale afferma che la disposizione di cui al nuovo art. 182 ter, comma 1, L. Fall., che prevede l'obbligo di inserire in un'unica classe i crediti fiscali e previdenziali degradati al chirografo per incapienza dell'attivo, vada attuata con riferimento a ciascuna delle citate categorie di crediti distintamente dall'altra. Muovendo dal presupposto che il voto espresso dal creditore previdenziale prima dell'adunanza e non reiterato entro i venti giorni successivi alla stessa debba essere inteso quale mancata adesione che comporta un silenzio dissenso e che l'art. 180 L. Fall., come modificato dall'art. 3 D.L. 125/2020, sia norma processuale applicabile anche ai concordati preventivi avviati prima della sua entrata in vigore in applicazione del principio del tempus regit actum, omologa “forzatamente” la proposta sul dato, verificato in concreto, che essa consente la migliore soddisfazione possibile in favore del creditore previdenziale. |