Le proposte dell’ANAC alla P.A. per garantire la partecipazione alle gare delle imprese in difficoltà
22 Aprile 2021
Il comunicato. Con un comunicato del Presidente dell'ANAC pubblicato il 19.4.2021, l'Autorità - per facilitare la massima partecipazione delle imprese alle gare pubbliche per la fornitura di servizi - ha inteso fornire alle Pubbliche amministrazioni alcuni suggerimenti per la predisposizione dei bandi di gara, con particolare riguardo ai requisiti di capacità economica finanziaria e di capacità tecnica.
Anzitutto, l'Autorità riconosce che, a causa dell'emergenza sanitaria in corso, per alcuni settori produttivi si è verificato, a fronte della mancata erogazione dei servizi, un calo significativo di fatturato.
Tale circostanza – si legge nel comunicato – può avere un impatto potenzialmente limitativo della partecipazione alle future gare in quanto il fatturato minimo annuo è uno degli elementi che le stazioni appaltanti possono richiedere ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria.
Al fine di limitare tale impatto, l'Autorità suggerisce alle SA – per i servizi che sono stati interessati in modo significativo dalle misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza sanitaria in corso – di valutare attentamente la necessità di richiedere la dimostrazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria mediante il possesso di un fatturato minimo annuo per il triennio precedente la gara, che ricomprendesse gli anni 2020 e 2021.
Qualora le stazioni appaltanti ritengano comunque necessario richiedere la dimostrazione di un fatturato minimo annuo, sarebbe opportuno, a detta dell'Autorità, che il valore del fatturato richiesto fosse inferiore a quello massimo consentito dalla norma, ossia al doppio dell'importo a base d'asta.
Posto poi che la mancata erogazione dei servizi può avere un impatto simile anche sulla dimostrazione dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, l'Autorità ricorda che l'Allegato XVII, parte II, del Codice dei contratti pubblici specifica che «per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sarà preso in considerazione la prova relativa a forniture o a servizi forniti o effettuati più di tre anni prima». |