Circolare sul titolare effettivo dei conti delle procedure fallimentari ed esecutive

La Redazione
27 Aprile 2021

Circolare del Tribunale di Ferrara in materia di identificazione del titolare effettivo dei conti delle procedure esecutive e fallimentari.

Il Tribunale di Ferrara, rilevato che molti istituti di credito stanno sollevando la questione di del rispetto della normativa antiriciclaggio e di contrato al finanziamento del terrorismo nel caso di rapporti continuativi accesi nell'ambito id procedure esecutive e concorsuali, osserva che non si ritiene corretta l'identificazione di “titolare effettivo” con il Presidente del Tribunale ovvero con il giudice che ha nominato il curatore o il custode professionista delegato, posto che per “titolare effettivo” deve intendersi il soggetto fallito o il soggetto debitore-esecutato.

A tal fine, facendo riferimento alle disposizioni contenute nel d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, ritiene che il curatore o il delegato debba qualificarsi come esecutore e che il titolare effettivo sia da individuare nel debitore esecutato e che il cliente (id est debitore sottoposto a procedura) possa essere identificato anche sulla scorta di documenti, dati e informazioni ottenuti dal GD o dal curatore, potendosi costui qualificare quale organo della procedura, “fonte affidabile e indipendente.

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