La non editabilità dei moduli dichiarativi predisposti dalla stazione appaltante non è di per sé preclusiva della integrazione ad opera dell'offerente

Redazione Scientifica
09 Aprile 2021

La portata escludente dell'inosservanza dell'obbligo di indicare nell'offerta “i propri costi della manodopera” e “gli oneri aziendali concernenti l'adempimento...

La portata escludente dell'inosservanza dell'obbligo di indicare nell'offerta “i propri costi della manodopera” e “gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”, secondo quanto prescritto dall'art. 95, comma 10, del Codice dei contratti pubblici, non opera allorché secondo la documentazione di gara non sia assolutamente possibile provvedere a tale indicazione (Corte di Giustizia, sez. IX, 2 maggio 2019 in causa C-309/18, confermata dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nelle sentenze del 2 aprile 2020, n. 7 e n. 8).

Peraltro, tale materiale impossibilità non sussiste laddove:

a) la enunciazione di tale obbligo manchi nel corpo della lex specialis, tenuto conto della attitudine eterointegrativa della prescrizione normativa dell'art. 95, comma 10, cit., che deve senz'altro postularsi (anche all'esito del consolidato orientamento giurisprudenziale) ben nota ad ogni serio ed informato operatore economico;

b) la eventuale non editabilità dei moduli dichiarativi predisposti dalla stazione appaltante privi dello spazio per l'indicazione in questione, non è di per sé preclusiva, sul piano della materiale elaborazione scritturale dei termini dell'offerta, della integrazione ad opera dell'offerente.

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