Sui principi in materia di riparto di giurisdizione in tema di concessione di beni pubblici
09 Aprile 2021
Nella concessione di beni pubblici – nella quale gli interessi di carattere generale connessi all'uso del bene contraddistinguono il rapporto nel corso della sua durata, con il corollario processuale della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e l'eccezione delle controversie di carattere meramente patrimoniale relative ad indennità, canoni ed altri corrispettivi – ogni atto dell'amministrazione che non possa essere ricondotto a quest'ultimo ambito va ascritto alla cognizione del giudice amministrativo. Ad esso sono dunque devolute le controversie in cui vi sia contestazione sull'esatto adempimento della concessione. Peraltro, la non riconducibilità dei descritti poteri a quelli propri di un rapporto paritetico non si traduce in una diminuzione di tutela del concessionario. Vi è casomai un rafforzamento della sua posizione, secondo lo statuto tipico del procedimento amministrativo, per la necessità che gli atti adottati dall'autorità concedente di reazione all'inadempimento siano esercitati in coerenza con il pubblico interesse sotteso alla concessione e che questo sia esternato in una motivazione adeguata, resa all'esito del contraddittorio con il concessionario.
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