Il giudizio di equivalenza può prescindere dal rigoroso rispetto delle specifiche tecniche previste dalla lex specialis

03 Maggio 2021

In tema di appalti pubblici di forniture un prodotto può ritenersi equivalente ad un altro laddove, pur essendo carente di taluno dei requisiti indicati nella lex specialis di gara, esso garantisca lo stesso risultato perseguito con l'introduzione della specifica tecnica e sia ugualmente satisfattivo dell'interesse della stazione appaltante

Il caso. L'operatore aggiudicatario ha impugnato dinanzi al Tribunale la decisione assunta in autotutela dalla stazione appaltante, con la quale è stata revocata la determina di aggiudicazione adottata nei suoi confronti per effetto della ritenuta non conformità di un prodotto offerto rispetto a quello descritto dalla lex specialis. Oggetto di gara è la fornitura, senza posa in opera, di n. 503 articoli (telecamere per conferenze, webcam panoramiche e speakephone, monitor, amplificatori, mixer stereo, videoproiettori, lavagne elettroniche ed altri accessori, ivi inclusi cavi, staffe, etc.), suddivisi in due gruppi: per il primo sono ammessi beni equivalenti nel rispetto di tutte le specifiche tecniche indicate dal bando, mentre per il secondo gruppo è esclusa la possibilità di offrire beni alternativi.

Il provvedimento impugnato ha contestato la difformità di un videoproiettore offerto dal ricorrente rispetto alle prescrizioni del capitolato, in quanto il prodotto in esame avrebbe avuto un range di movimento che non rientrerebbe nei parametri previsti nelle specifiche tecniche del capitolato.

I chiarimenti sul giudizio di equivalenza. Il Tribunale ha ritenuto l'apparecchiatura offerta sostanziamene equivalente a quella indicata nel capitolato, sul presupposto per cui le difformità contestate dalla stazione appaltante non sono così significative da integrare un'ipotesi di aliud pro alio, tanto più che il provvedimento di esclusione non fornisce alcuna motivazione circa l'inidoneità del prodotto a soddisfare comunque le esigenze dell'amministrazione. Pertanto, il TAR ha ritenuto l'illegittimità del provvedimento di secondo grado, affermando, ai sensi dell'art. 86 del d.lgs. n. 50 del 2016, che il giudizio di equivalenza non postula il necessario rispetto delle specifiche tecniche, quanto piuttosto la possibilità di offrire soluzioni tecniche che soddisfino comunque le esigenze per le quali è stata indetta la gara, ben potendo un prodotto ritenersi equivalente anche laddove, pur essendo carente di taluno dei requisiti indicati nella lex specialis, lo stesso soddisfi alla stessa maniera l'interesse della stazione appaltante e, quindi, garantisca lo stesso risultato perseguito con la previsione della specifica tecnica (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 5568 del 2018; Id., sez. III, n. 5063 del 2020).

Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che l'equivalenza sia garantita da un proiettore della stessa gamma di quello descritto nel capitolato, trattandosi di appalto di mera fornitura senza posa in opera, e che a diversa conclusione si sarebbe giunti soltanto qualora la stazione appaltante avesse reso noto ai concorrenti che, per le caratteristiche dei luoghi di proiezione, il bene in questione avrebbe dovuto essere collocato ad una certa distanza, così da giustificare il necessario rispetto di quelle specifiche indicate nella lex specialis. Al contrario, la stazione appaltante non ha inserito il bene in questione tra quelli per i quali l'equivalenza era tassativamente esclusa, dimostrando in tal modo di non pretendere il rigido rispetto delle specifiche tecniche pur richiamate nel capitolato.

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