Fallimento e notifica: spetta al socio dimostrare il carattere occasionale della presenza dell'ex moglie in casa propria
03 Maggio 2021
In tema di notificazioni, la consegna dell'atto da notificare "a persona di famiglia", secondo il disposto dell'art. 139 c.p.c., non postula necessariamente nè il solo rapporto di parentela, cui è da ritenersi equiparato quello di affinità, nè l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, all'uopo, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità che giustifichi la presunzione che la "persona di famiglia" consegnerà l'atto al destinatario stesso; resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo. È quanto precisato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 11228/21, depositata il 28 aprile. La Corte d'Appello di Bari rigettava il reclamo proposto, ai sensi dell'art. 18 l.fall., da un socio di una società in nome collettivo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento della suddetta società emessa dal Tribunale di Foggia. La Corte di merito sottolineava che le censure sollevate dal reclamante inerenti l'invalidità delle notificazioni degli atti introduttivi del giudizio prefallimentare erano infondate, poiché la notifica, effettuata inizialmente presso l'indirizzo di posta elettronica della società, aveva avuto esito negativo, e si era poi perfezionata presso la sede della società fallita, coincidente peraltro con la residenza del medesimo socio, tramite la consegna all'ex moglie del socio, qualificatasi all'Ufficiale giudiziario come “moglie incaricata della ricezione degli atti”. L'ex socio ricorreva quindi in Cassazione lamentando, tra i vari motivi, la violazione e falsa applicazione degli artt. 15 l.fall. e 145 c.p.c., in quanto la Corte d'Appello avrebbe ritenuto erroneamente valida la notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento alla società. Secondo la suddetta normativa, affermava il ricorrente, la procedura speciale di notificazione esclude l'applicabilità del disposto normativo di cui all'art. 145 c.p.c., sicchè l'unico soggetto legittimato a ritirare l'atto presso la sede della società sarebbe stato il ricorrente medesimo, quale legale rappresentante della società fallita, e non la sua ex moglie. Il motivo di doglianza è stato ritenuto infondato poiché la notifica del ricorso per fallimento alla società è stata eseguita, nel caso di specie, proprio nella sede della società, nelle mani di persona di famiglia qualificatasi come addetta alla ricezione degli atti, con ciò dovendosi comunque ritenere perfezionata la notificazione, ai sensi dell'art. 15, comma 3, l.fall. dopo il tentativo infruttuoso di notificazione attraverso la PEC. La Corte di Cassazione ha già avuto modo, al riguardo, di affermare che «in tema di notificazioni, la consegna dell'atto da notificare "a persona di famiglia", secondo il disposto dell'art. 139 c.p.c., non postula necessariamente nè il solo rapporto di parentela - cui è da ritenersi equiparato quello di affinità - nè l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, all'uopo, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità che giustifichi la presunzione che la "persona di famiglia" consegnerà l'atto al destinatario stesso; resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che, a tal fine, rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo» (Cass. n. 21362/2010 e n. 18085/2013). È stato precisato anche che «la notifica, quando effettuata a mezzo del servizio postale, va considerata rituale, ai sensi della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, comma 2, ove l'agente postale abbia consegnato il plico a persona di famiglia (nella specie, al coniuge separato), qualora risulti la presenza consuetudinaria e non occasionale della stessa presso l'abitazione del destinatario, accertata dal giudice di merito» (Cass. n. 24852/2006 e n. 22607/2009) e che «è sussistente il vincolo presuntivo di cui all'art. 139, comma 2, c.p.c.ritenendo che la notificazione mediante consegna a persona di famiglia richiede che l'atto da notificare sia consegnato a persona che, pur non avendo uno stabile rapporto di convivenza con il notificando, sia a lui legato da vincolo di parentela, che giustifichi la presunzione di sollecita consegna; presunzione superabile da parte del notificando, che assuma di non avere ricevuto l'atto, con la dimostrazione della presenza occasionale e temporanea del familiare consegnatario» (così le pronunce nn. 187/2000, 5671/1997, 7371997). Ne conseguiva nel caso di specie la possibilità di affermare la qualità di "persona di famiglia" dell'ex coniuge, «posto che il rapporto di coniugio cessa solo con la pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio» (Cass. n. 18085/2013). Il ricorrente era venuto meno all'onere di dimostrare il carattere solo occasionale della presenza della consegnataria in casa propria, non rilevando a tal fine le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo che attestino una diversa residenza del coniuge non convivente del destinatario della notificazione. Emergeva quindi come la prova testimoniale vertesse solo sulla veridicità dell'attestazione contenuta nella relata in relazione al luogo della ricezione della notifica, profilo quest'ultimo da contestare solo attraverso la presentazione della querela di falso, non avendo il ricorrente articolato altra prova diretta invece a dimostrare il carattere occasionale della presenza del consegnatario in casa propria. Per questi motivi la Suprema Corte ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it
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