Divieto di proseguire azioni cautelari ex art. 168 l. fall. verso la società che ha presentato domanda di ammissione al concordato preventivo
03 Maggio 2021
L'art. 168 L. fall. prevede, al fine di evitare che venga alterato il principio della par condicio creditorum, che “dalla data della pubblicazione del ricorso (per l'accesso alla procedura) nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore”. Il Tribunale di Lecco ritiene che nel divieto di cui all'art. 168 l.fall. di proseguire o iniziare azioni cautelari ricada anche l'azione possessoria e debba, pertanto, dichiararsi inammissibile o improcedibile la domanda possessoria promossa o continuata ai danni di una società che ha presentato domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo.
|