Fallimento di una parte: da quando decorre il termine per la riassunzione a carico della controparte?
11 Maggio 2021
In caso di apertura del fallimento, ferma l'automatica interruzione del processo (con oggetto i rapporti di diritto patrimoniale) che ne deriva ai sensi dell'art. 43, comma 3, l. fall., il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l. fall. per le domande di credito, decorre da quando la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte. Lo hanno affermato le Sezioni Unite Civili con la sentenza n. 12154/21, depositata il 7 maggio. Nell'ambito di una controversia relativa alla domanda di restituzione, da parte di una banca di interessi usurari e anatocistici indebitamente versati da parte della società attrice, si poneva la questione dell'interruzione del procedimento a seguito della dichiarazione di fallimento della società stessa. Il Fallimento, costituitosi nel giudizio di appello, eccepiva infatti la tardività dell'atto di riassunzione della banca, invocando l'estinzione del giudizio. La Corte d'Appello accoglieva l'eccezione sul presupposto che la dichiarazione di fallimento determina automaticamente l'interruzione del processo e che il termine per la riassunzione in capo all'altra parte decorre dall'effettiva conoscenza legale dell'evento interruttivo ai sensi dell'art. 305 c.p.c., come modificato dall'art. 46, comma 14, l. n. 69/2009. La questione è giunta all'attenzione delle Sezioni Unite Civili. Il Supremo Consesso ha affermato il principio di diritto secondo cui «in caso di apertura del fallimento, ferma l'automatica interruzione del processo (con oggetto i rapporti di diritto patrimoniale) che ne deriva ai sensi dell'art. 43, comma 3, l. fall., il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi degli artt. 52 e 93 l. fall. per le domande di credito, decorre da quando la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte; tale dichiarazione, ove già non conosciuta nei casi di pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176, comma 2, c.p.c., va direttamente notificata alle parti o al curatore da ogni altro interessato ovvero comunicata – ai predetti fini – anche dall'ufficio giudiziario, potendo inoltre il giudice pronunciarla altresì d'ufficio, allorchè gli risulti, in qualunque modo, l'avvenuta dichiarazione di fallimento medesima». Nel caso di specie si è dunque rivelata inidonea, quale dies a quo per la riassunzione del procedimento, la comunicazione ex art. 92 l. fall. dell'avviso al creditore priva di uno specifico riferimento al processo in cui era parte il fallito. La decorrenza del termine di riassunzione avrebbe dovuto essere individuata nella dichiarazione giudiziale d'interruzione pronunciata in udienza, risultando in conclusione tempestivo l'atto di riassunzione.
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