Richieste di accesso archivio dei rapporti finanziari

14 Maggio 2021

A chi vanno inoltrate dal curatore le richieste di accesso alle informazioni contenute nell'archivio dei rapporti finanziari di cui all'art. 7, comma 6, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 605?

A chi vanno inoltrate dal curatore le richieste di accesso alle informazioni contenute nell'archivio dei rapporti finanziari di cui all'art. 7, comma 6, d.P.R.29 settembre 1973, n. 605?

Quando si parla di “Archivio dei rapporti finanziari” si fa riferimento ad una specifica banca dati dell'anagrafe tributaria contenente tutte le informazioni che gli operatori finanziari sono tenuti sistematicamente a comunicare al Fisco.

Tra le comunicazioni rientrano i dati identificativi e contabili di tutti i soggetti titolari di rapporti di conto corrente o di deposito. Tali comunicazioni vengono trasmesse per via telematica con le modalità e i termini specificati dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 06/12/2011. L'immediata fruibilità delle informazioni contenute nelle banche dati dell'Anagrafe tributaria, ivi compreso l'Archivio dei rapporti finanziari, è garantita al curatore o soggetto richiedente, previa autorizzazione del Presidente del Tribunale. Vi è inoltre un'analoga garanzia, previa autorizzazione del giudice, a favore degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento in virtù del D.M. Giustizia n. 202 del 24 settembre 2014.

Affinché l'istanza di richiesta risulti ammissibile, è necessario che rispetti specifici requisiti, ovvero:

- che il soggetto che presenta l'istanza sia munito del diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del soggetto in relazione al quale è chiesta la ricerca;

- l'inutile decorso del termine fissato dall'art. 482 c.p.c., ovvero il pericolo nel ritardo atto a giustificare la ricerca prima della notificazione del precetto;

- che il debitore abbia residenza, domicilio, dimora o sede nel circondario.

L'istanza deve contenere l'indicazione relativa all'indirizzo di posta elettronica ordinaria ed il numero di fax del difensore, nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata, e deve essere accompagnata dal versamento del contributo unificato che deve essere corrisposto contestualmente alla presentazione dell'istanza di autorizzazione all'accesso alle banche dati nella misura di € 43,00. Non va corrisposta l'anticipazione forfettaria.

Una volta ricevuta l'autorizzazione del Presidente del Tribunale, si deve fare richiesta alla Direzione regionale competente dell'Agenzia delle Entrate facendo riferimento a quanto esposto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sopra citato.

Le istanze di accesso devono essere firmate digitalmente (file con estensione .p7m) e inviate all'indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) della Direzione Regionale competente.

E' opportuno ricordare che l'autorizzazione ex art. 492 bis c.p.c. deve indicare il creditore istante e consentire l'univoca individuazione del debitore (dati anagrafici e codice fiscale se persona fisica; denominazione/ragione sociale e codice fiscale/partita IVA se soggetto diverso).

Qualora nel provvedimento non risulti l'identificazione del debitore e nel caso di più debitori è necessario produrre la Comunicazione di Cancelleria, con la quale il Tribunale trasmette via PEC il provvedimento oppure, in alternativa, lo storico del fascicolo telematico e il c.d. Profilo fascicolo.

Riferimenti normativi: la soluzione del quesito in oggetto involge l'esame logico-sistematico delle seguenti norme: art. 429-bis codice di procedura civile, modificato dall'art. 155-quinquies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

La dottrina: cfr. pubblicazione della Corte dei Conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato –L'utilizzo dell'Anagrafe dei rapporti finanziari ai fini dell'attività di controllo fiscale, giusta delibera in data 26 luglio 2014, n. 11/2017/G; Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 6 dicembre 2011.

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