Normativa emergenziale Covid 19 e improcedibilità della dichiarazione di fallimento

14 Maggio 2021

Il cd. D.L. Liquidità (D.L. 23/2020 conv., con mod., in L. 40/2020) ha introdotto una norma che, salvo eccezioni, dichiara improcedibili i ricorsi per la dichiarazione di fallimento presentati nel periodo tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020 (art. 10).

Il cd. D.L. Liquidità (D.L. 23/2020 conv., con mod., in L. 40/2020) ha introdotto una norma che, salvo eccezioni, dichiara improcedibili i ricorsi per la dichiarazione di fallimento presentati nel periodo tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020 (art. 10). Alla luce di tale disposizione, il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 non è computato nel termine di un anno entro il quale può dichiararsi il fallimento dell'imprenditore cessato ma solo se è stato effettivamente depositato un ricorsonel periodo indicato e questo è stato dichiarato improcedibile.

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