Procedura di liquidazione del patrimonio e non immediata consegna dell’autovettura
18 Maggio 2021
Il Tribunale di Busto Arsizio nell'ambito di una procedura di liquidazione del patrimonio dispone la non immediata consegna dell'autovettura di proprietà del ricorrente ex art. 14, comma 2, lett. e), L. 3/2012, che potrà essere utilizzata sino al momento in cui sarà posta in vendita dal liquidatore. Infatti, benché tale bene non possa essere sottratto alla liquidazione che necessariamente comprende l'intero patrimonio (art. 14 ter, comma 1, L. 3/2012) ad eccezione delle cose impignorabili per legge, tuttavia, nel caso di specie la necessità di consentire al debitore di organizzare la propria vita quotidiana, rispetto alla quale la disponibilità del veicolo assume indubbia rilevanza, giustifica la non immediata consegna della vettura. |