Sulla valutazione della stazione appaltante in merito a una condotta potenzialmente suscettibile di integrare un grave illecito professionale
14 Maggio 2021
In tema di obblighi dichiarativi gravanti sui concorrenti di una procedura di gara, la giurisprudenza ha innanzitutto affermato che oggetto dell'obbligo dichiarativo è anche un decreto di rinvio a giudizio (cui va equiparato il caso di citazione a giudizio) a condizione, però, che sia relativo a condotte tenute nell'esecuzione di precedenti contratti di appalto, di modo che essa costituisca vicenda professionale suscettibile di essere qualificata come “grave illecito professionale” e purché sia riferibile ad uno dei soggetti elencati all'art. 80, comma 3, del codice dei contratti pubblici (cfr. Cons. Stato, sez. V, 29 ottobre 2020, n. 6615). E' stato poi definito puntualmente il contenuto della valutazione cui è tenuta la stazione appaltante qualora sia venuta a conoscenza di una condotta potenzialmente suscettibile di integrare un “grave illecito professionale” incidente sulla affidabilità e integrità del concorrente (priva di portata escludente automatica come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado in adesione alle indicazioni dell'Adunanza plenaria 20 agosto 2020, n. 16). In particolare (Cons. Stato, sez. V, 8 gennaio 2021, n. 307) è stato precisato che: - la stazione appaltante è tenuta ad una duplice valutazione: dapprima se si tratti, in ogni aspetto, di un effettivo caso di pregresso “grave illecito professionale” e poi in che termini il fatto che lo integra risulti incongruo rispetto all'affidabilità dell'impresa in vista del particolare contratto per il quale è gara; - da quest'ultimo punto di vista, il giudizio della stazione appaltante “non può che investire il fatto in sé, in tutti i suoi profili sostanziali, e non la sola valutazione e il trattamento datogli in sede penale”, considerato che l'apprezzamento del medesimo fatto in sede penale e da parte dell'amministrazione ex art. 80, comma 5, lett. c) del codice dei contratti pubblici è ben distinto proprio per le diverse finalità istituzionali della valutazione e gli inerenti parametri normativi; - non occorre un giudicato sulla vicenda addebitata al concorrente per poterne trarre ragioni di inaffidabilità o non integrità giustificanti la sua esclusione (e cioè che il fatto sia stato accertato in sede penale con sentenza definitiva), poiché l'amministrazione è investita di un autonomo e distinto apprezzamento in funzione dei provvedimenti di ammissione ed esclusione dalla gara.; E' legittima la decisione della stazione appaltante che non considera rilevante il reato di abusivo esercizio della professione a fronte della pendenza del procedimento penale e della circostanza che la condotta contestata fa riferimento ad un ambito non attinente con il servizio oggetto di gara. E' legittima la decisione della stazione appaltante di non tener conto di precedenti penali in punto di valutazione di affidabilità dell'operatore economico se si tratta di condanne risalenti nel tempo con riferimento a fatti commessi diversi anni prima.
|