Verifica dei crediti e giudizio di opposizione

La Redazione
20 Maggio 2021

Il Tribunale di Lecce in tema di revocazione per errore di fatto nell'ambito della verifica dei crediti.

Deve ritenersi inammissibile la domanda di revocazione proposta ex art. 395 n. 4) c.p.c. avverso il decreto pronunciato nel giudizio di opposizione ex art. 98 L. fall. avverso il decreto con cui veniva dichiarato esecutivo lo stato passivo del fallimento in quanto l'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c. è idoneo a costituire motivo di revocazione nell'ipotesi in cui consista in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga a un'errata valutazione delle risultanze processuali.

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