Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del "Decreto sostegni”

La Redazione
24 Maggio 2021

Dopo l'approvazione della Camera, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 120 del 21 maggio 2021 la legge n. 69/2021 di conversione del c.d. decreto sostegni (d.l. n. 41/2021). Il provvedimento è entrato in vigore lo scorso 22 maggio.

Il d.l. n. 41/2021 cd. Decreto sostegni è stato convertito nella legge 21 maggio 2021, n. 69, pubblicata nella G.U. n. 120 del 21 maggio 2021 ed entrata in vigore il 22 maggio 2021 (art. 43) .

Tra le novità inserite in sede di conversione, si segnalano in particolare le seguenti.

Per quanto riguarda gli accordi di ristrutturazione dei debiti:

- l'art. 37 ter anticipa di fatto l'entrata in vigore dell'art. 58 del Codice della crisi d'impresa “Rinegoziazione degli accordi o modifiche del piano” che sarà applicabile in via ordinaria e senza limitazioni;

- in particolare, l'art. 37 ter interviene sull'art. 182 bis l. fall., introducendo un nuovo comma, a norma del quale, qualora dopo l'omologazione degli accordi si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore può apportare le modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione degli accordi stessi, richiedendo al professionista indipendente il rinnovo della relazione di attestazione;

- il piano modificato e la relativa attestazione sono pubblicati nel Registro delle imprese dandone avviso ai creditori mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata;

- i creditori entro 30 giorni dalla ricezione dell'avviso possono proporre opposizione secondo quanto prevede il comma 4 dell'art. 182 bis l. fall.

In merito all'obbligo di segnalazione da parte di creditori pubblici qualificati:

- l'art. 5, comma 14, interviene modificando il comma 7 dell'art. 15 CCI, differendo di un anno la decorrenza degli obblighi di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate a fronte di una esposizione debitoria rilevante e disponendo che anche per l'INPS e l'Agente della riscossione l'obbligo decorre dell'anno successivo al termine di entrata in vigore del Codice, fissato al 1° settembre 2021.

Le altre principali novità riguardano:

- IRAP erroneamente non versata (art. 1)

Resta fermo il contributo a fondo perduto per i professionisti titolari di partita IVA per le perdite subite a causa della pandemia, « a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019». Sono confermate anche le somme a titolo di contributo calcolate in base alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e quello dell'anno precedente. In sede di conversione, è stato spostato al 30 settembre 2021 il termine per la regolarizzazione dell'IRAP (saldo 2019 e primo acconto 2020) non versata per l'errata applicazione delle previsioni di esonero contenute nel Decreto Rilancio a favore di lavoratori autonomi e imprese con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro.

- Rivalutazione beni di impresa (art. 1 bis)

La norma, introdotta in sede di conversione, modifica l'art. 110 del c.d. Decreto Agosto (d.l. n. 104/2020) inserendo la possibilità di rivalutazione dei beni di impresa anche nel bilancio relativo all'esercizio successivo (quindi bilancio al 31.12.2021) con esclusivo riferimento ai beni non rivalutati nel bilancio precedente e senza la possibilità di affrancamento del saldo attivo e di riconoscimento degli effetti a fini fiscali, rispettivamente ai sensi dei commi 3 e 4 del medesimo articolo.

- Contributi a fondo perduto per le startup (art. 1 ter)

Per il 2021 è riconosciuto un contributo a fondo perduto pari a mille euro per i soggetti titolari di reddito d'impresa che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, la cui attività d'impresa, in base alle risultanze del registro delle imprese, è iniziata nel corso del 2019, ai quali non spetta il contributo di cui all'articolo 1 del decreto, poichè l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 non era inferiore almeno del 30% rispetto a quello del 2019. Devono comunque essere rispettati gli altri requisiti e le altre condizioni previsti dall'art. 1.

- Sostegni per i Comuni all'interno di comprensori sciistici (art. 2)

A fronte della mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021 e ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, viene istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici.

- Fondo autonomi e professionisti (art. 3)

Le risorse destinate al fondo autonomi e professionisti previsto dalla legge di bilancio (art. 1, l. n. 178/2021) per il 2021 passano da 1.000 milioni a 2.500 milioni di euro.

- Canone RAI (art. 6)

Il decreto esclude dall'obbligo di pagamento del canone RAI per il 2021 le strutture ricettive e di somministrazione di cibi e bevande in locali pubblici o aperti al pubblico. Sono comprese anche le attività svolte da enti del terzo settore.

- Esenzione prima rata IMU 2021 (art. 6 sexies)

In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata IMU per gli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4, del decreto. L'esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

- Canoni di locazione non percepiti (art. 6 septies)

Sono esclusi dalla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette i canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili non percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2020.

- Fondo per genitori lavoratori separati o divorziati (art. 12 bis)

Al fine di garantire ai genitori lavoratori separati o divorziati, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa, la possibilità di erogare l'assegno di mantenimento, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Con tali risorse, si provvede all'erogazione di una parte o dell'intero assegno di mantenimento, fino a un importo massimo di 800 euro mensili.

- Fondo unico per le associazioni e le società sportive dilettantistiche (art. 14 bis)

La dotazione del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche (art. 3 d.l. n. 137/2020, conv. in l. n. n. 176/2020) è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

- Lavoratori in somministrazione del comparto sanità (art. 18 bis)

Ai lavoratori in somministrazione del comparto sanità, in servizio alla data del 1° maggio 2021, è riconosciuta un'indennità connessa all'emergenza epidemiologica in atto, il cui importo, nel limite di spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2021, è definito con decreto del Ministero della salute da adottare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Il decreto stabilisce inoltre le modalità di erogazione dell'indennità.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.